Ordinanza 338/2007 (ECLI:IT:COST:2007:338)
Massima numero 31674
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  26/09/2007;  Decisione del  26/09/2007
Deposito del 26/09/2007; Pubblicazione in G. U. 03/10/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Segreto di Stato - Indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, svolte nei confronti di funzionari del SISMI e di agenti di un Servizio straniero - Note del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti l'esistenza di documenti coperti da segreto di Stato - Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato proposto nell'interesse della Sezione G.I.P del Tribunale di Milano, in persona del Presidente f.f. e del G.I.P. assegnatario del procedimento n. 1966/05 - Lamentata compressione delle attribuzioni e dei poteri dell'autorità giudiziaria «garantiti dagli artt. 101 e ss. della Costituzione» - Dedotta mancata esplicitazione delle ragioni essenziali dell'apposizione del segreto - Proposizione del ricorso successivamente alla emissione del decreto che dispone il giudizio e alla trasmissione dei relativi atti al giudice del dibattimento - Incerta enunciazione dell'organo configgente - Insussistenza della legittimazione attiva della Sezione G.I.P., quale articolazione dell'ufficio giudiziario di appartenenza, e del Presidente di detta Sezione, privo, in quanto tale, di attribuzioni giurisdizionali proprie - Inammissibilità del conflitto.

Testo

E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato, nell'interesse della Sezione G.I.P. del Tribunale di Milano, in persona del Presidente f.f., e del G.I.P. assegnatario del procedimento n. 1966/05, nei confronti del Presidente del Consiglio, in relazione alle note dell'11 novembre 2005 e del 26 luglio 2006, concernenti la secretazione di tutti i documenti e le notizie relativi al sequestro Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, nonché alla direttiva 30.7.1985 n. 2001.5/707. Difetta, invero, il requisito soggettivo del conflitto, poiché, da un lato, il giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato solo nel caso in cui l'atto impugnato sia suscettibile di incidere direttamente sul contenuto dei provvedimenti giurisdizionali che egli è chiamato ad emettere (decreto che dispone il giudizio di cui all'art. 429 cod. proc. pen. o sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425 stesso codice) e quindi «sull'esercizio dei poteri attinenti alla giurisdizione dello stesso giudice», mentre, nella specie, il conflitto è stato sollevato dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione dei relativi atti al giudice del dibattimento, e cioè in un momento in cui il giudice dell'udienza preliminare non era più titolare in atto del potere giurisdizionale in ordine al giudizio medesimo; dall'altro, risulta enunciato in modo incerto l'organo configgente, dovendosi comunque escludere la legittimazione attiva sia della Sezione G.I.P. del Tribunale di Milano, quale articolazione ordinamentale dell'ufficio giudiziario di appartenenza, non potendosi riconnettere all'ufficio, in quanto tale, alcuna funzione giurisdizionale propria, sia del Presidente (effettivo o, come nella specie, facente funzioni) di detta sezione, essendo incarico privo di attribuzioni giurisdizionali proprie.

- Sulla legittimazione del G.I.P., in funzione di giudice dell'udienza preliminare, ad essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v. le citate sentenze nn. 294/2002 e 304/2007, nonché la citata ordinanza n. 24/2006.



Atti oggetto del giudizio

 11/11/2005  n.   art.   co. 

 26/07/2006  n.   art.   co. 

 30/07/1985  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37