Sentenza 339/2007 (ECLI:IT:COST:2007:339)
Massima numero 31675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  08/10/2007;  Decisione del  08/10/2007
Deposito del 12/10/2007; Pubblicazione in G. U. 17/10/2007
Massime associate alla pronuncia:  31676  31677  31678  31679  31680  31681  31682  31683  31684  31685  31686  31687  31688  31689  31690  31691


Titolo
Agricoltura e Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Definizione dei criteri e limiti dell'attività agrituristica - Principio della prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica - Valutazione da effettuarsi secondo il criterio del tempo di lavoro necessario - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale residuale nelle materie dell'agricoltura e del turismo - Denunciata carenza di esigenze di carattere unitario che impongano l'intervento statale - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto, nel dettare i criteri e i limiti dell'attività agrituristica, demanda alle Regioni e alle Province autonome di definire criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività. Tale disposizione, infatti, costituisce una specificazione della previsione generale contenuta nel precedente comma, il quale attribuisce alle Regioni il compito di dettare i criteri utili al fine di classificare un'azienda agrituristica, sicché deve intendersi demandata ai suddetti enti anche l'individuazione delle regole in base alle quali calcolare il tempo di lavoro cui fa riferimento la norma impugnata.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/2006  n. 96  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte