Sentenza 339/2007 (ECLI:IT:COST:2007:339)
Massima numero 31676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  08/10/2007;  Decisione del  08/10/2007
Deposito del 12/10/2007; Pubblicazione in G. U. 17/10/2007
Massime associate alla pronuncia:  31675  31677  31678  31679  31680  31681  31682  31683  31684  31685  31686  31687  31688  31689  31690  31691


Titolo
Agricoltura e Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Definizione dei criteri e limiti dell'attività agrituristica - Principio della prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica - Valutazione da effettuarsi secondo il criterio della prevalenza presunta dell'attività agricola quando l'attività di ricezione e di somministrazione dei pasti e bevande interessi un numero non superiore a dieci ospiti - Ricorso della Regione Toscana - Violazione della competenza legislativa regionale residuale nelle materie dell'agricoltura e del turismo - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 96. Tale disposizione, la quale prevede che «L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti», stabilendo una presunzione ai fini del riconoscimento di un'attività come agrituristica, opera esclusivamente nell'ambito delle materie agricoltura e turismo, di competenza legislativa residuale delle regioni, cui è riconducibile, in via immediata, la suddetta attività.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/2006  n. 96  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte