Sentenza 339/2007 (ECLI:IT:COST:2007:339)
Massima numero 31677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
08/10/2007; Decisione del
08/10/2007
Deposito del 12/10/2007; Pubblicazione in G. U. 17/10/2007
Titolo
Agricoltura e Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Disciplina della somministrazione di pasti e bevande - Apporto prevalente di «quota significativa di prodotto proprio» e di prodotti di aziende agricole della zona, intese quali aziende «collocate in zone omogenee contigue di Regioni limitrofe» - Ricorso della Regione Toscana - Violazione della competenza legislativa regionale residuale nelle materie dell'agricoltura e del turismo - Illegittimità costituzionale.
Agricoltura e Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Disciplina della somministrazione di pasti e bevande - Apporto prevalente di «quota significativa di prodotto proprio» e di prodotti di aziende agricole della zona, intese quali aziende «collocate in zone omogenee contigue di Regioni limitrofe» - Ricorso della Regione Toscana - Violazione della competenza legislativa regionale residuale nelle materie dell'agricoltura e del turismo - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), e), ed f), della legge 20 febbraio 2006, n. 96. Tali disposizioni, nel fissare una serie di criteri che l'impresa agrituristica deve rispettare nella somministrazione di pasti e bevande, tra i quali quello di garantire una quota significativa di prodotti propri, e quello di poter offrire, a determinate condizioni, anche prodotti di Regioni limitrofe, ledono le prerogative regionali, in quanto dirette a disciplinare esclusivamente aspetti inerenti l'attività agrituristica.
Atti oggetto del giudizio
legge
20/02/2006
n. 96
art. 4
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte