Sentenza 339/2007 (ECLI:IT:COST:2007:339)
Massima numero 31677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  08/10/2007;  Decisione del  08/10/2007
Deposito del 12/10/2007; Pubblicazione in G. U. 17/10/2007
Massime associate alla pronuncia:  31675  31676  31678  31679  31680  31681  31682  31683  31684  31685  31686  31687  31688  31689  31690  31691


Titolo
Agricoltura e Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Disciplina della somministrazione di pasti e bevande - Apporto prevalente di «quota significativa di prodotto proprio» e di prodotti di aziende agricole della zona, intese quali aziende «collocate in zone omogenee contigue di Regioni limitrofe» - Ricorso della Regione Toscana - Violazione della competenza legislativa regionale residuale nelle materie dell'agricoltura e del turismo - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), e), ed f), della legge 20 febbraio 2006, n. 96. Tali disposizioni, nel fissare una serie di criteri che l'impresa agrituristica deve rispettare nella somministrazione di pasti e bevande, tra i quali quello di garantire una quota significativa di prodotti propri, e quello di poter offrire, a determinate condizioni, anche prodotti di Regioni limitrofe, ledono le prerogative regionali, in quanto dirette a disciplinare esclusivamente aspetti inerenti l'attività agrituristica.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/2006  n. 96  art. 4  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte