Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Conseguente inammissibilità della questione (nel caso di specie: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della norma secondo cui, in caso di omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, anziché dell'importo residuo delle imposte da versare). (Classif. 112003).
Si configura un'ipotesi di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale qualora il giudice a quo non fornisca una motivazione sulla non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a evocare i parametri costituzionali, senza argomentare in ordine alla loro violazione. (Precedente: S. 178/2021 - mass. 44156).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Bari in riferimento all'art. 53 Cost. - dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 secondo cui, in caso di omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, anziché dell'importo residuo delle imposte da versare. La censura è del tutto immotivata, in quanto il giudice a quo si è limitato a evocare la disposizione senza specificare alcuna ragione per la quale la norma censurata violerebbe il parametro evocato).