Agricoltura e Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Norme sulla produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande per attività agrituristiche - Ricorso della Regione Lazio - Lamentata adozione di norme di dettaglio autoapplicative in materie di competenza concorrente - Mero rinvio a disciplina statale di portata generale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto, nel disciplinare le modalità di produzione, preparazione e confezionamento degli alimenti consumati nelle strutture di agriturismo, conterrebbe una disciplina di dettaglio in una materia di competenza concorrente. La norma censurata, infatti, si limita a rimandare, circa la produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande, alla disciplina contenuta nella legge 30 aprile 1962, n. 283, la quale pone una disciplina di portata generale, applicabile anche all'attività agrituristica, finalizzata alla tutela della salute e, in particolare, a garantire la salubrità degli alimenti, e nell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, con il quale il legislatore ha ribadito la deroga ivi prevista a favore delle produzioni alimentari agrituristiche (dettata per le loro peculiari caratteristiche), in relazione ai requisiti igienico sanitari.