Agricoltura e Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Criteri per la valutazione, da parte dell'autorità sanitaria, della idoneità dei locali e delle attrezzature delle aziende agrituristiche - Ricorso della Regione Lazio - Lamentata adozione di norme di dettaglio autoapplicative in materie di competenza concorrente - Norma espressiva di principio fondamentale in materia di tutela della salute - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto, nel disciplinare le modalità di produzione, preparazione e confezionamento degli alimenti consumati nelle strutture di agriturismo, conterrebbe una disciplina di dettaglio in una materia di competenza concorrente. La norma censurata, infatti, si limita ad indicare alcuni criteri a cui deve attenersi l'autorità sanitaria ai fini della valutazione di idoneità dei locali al trattamento e alla somministrazione di alimenti all'interno delle aziende agrituristiche e, quindi, a dettare un principio fondamentale in materia di tutela della salute e, sotto altro aspetto, in materia di governo del territorio, anch'esso di competenza concorrente.