Agricoltura e Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Prevista sufficienza di opere provvisionali ai fini del rispetto, da parte delle aziende agrituristiche, delle norme in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche - Ricorso delle Regioni Lazio e Toscana - Denunciata lesione della competenza legislativa concorrente regionale - Norma espressiva di principio fondamentale in materia di tutela della persona - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto, nel disciplinare i requisiti igienico-sanitari applicabili alle strutture edilizie ed alle attrezzature dell'agriturismo, prevede una deroga a favore delle strutture agrituristiche per quanto attiene al rispetto della disciplina sul superamento delle barriere architettoniche. La norma impugnata, infatti, nel prevedere per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche mediante l'adozione di opere provvisionali, fissa un principio fondamentale relativo alla tutela della persona.