Agricoltura e Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Procedimento amministrativo per l'avvio dell'esercizio dell'attività agrituristica - Comunicazione di inizio attività, accertamenti e rilievi da parte del Comune, modalità e tempi per gli adeguamenti, sospensione dell'attività, variazione delle attività in precedenza autorizzate - Ricorso della Regione Toscana - Violazione della competenza legislativa regionale residuale nelle materie dell'agricoltura e del turismo - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, commi 2 e 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 96. Le disposizioni censurate, le quali stabiliscono che «La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso» (comma 2), e che «Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando», sotto la propria responsabilità, «la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge» (comma 3), disciplinano il procedimento amministrativo che consente l'avvio dell'esercizio di un agriturismo, nonché le comunicazioni delle eventuali variazioni dell'attività autorizzata e attengono, quindi, unicamente ad aspetti relativi alla attività agrituristica che, in quanto tali, sono sottratti alla competenza legislativa dello Stato.