Agricoltura e Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Prevista possibilità di sospensione della ricezione degli ospiti per brevi periodi, senza obbligo di comunicazione al Comune - Obbligo di comunicazione delle tariffe massime, riferite ai periodi di alta e bassa stagione, valide per l'anno seguente - Ricorso della Regione Toscana - Violazione della competenza legislativa regionale residuale nelle materie dell'agricoltura e del turismo - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 96. Tale disposizione, la quale stabilisce che «L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi», e, al successivo comma 2, che, «Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente», prescrive comunicazioni strettamente ed esclusivamente collegate con l'attività agrituristica, e quindi estranee ad ambiti di competenza legislativa statale e lesive delle prerogative regionali.