Agricoltura e Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Criteri di classificazione delle aziende agrituristiche - Determinazione ad opera del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale residuale nelle materie dell'agricoltura e del turismo - Sussistenza di esigenze di carattere unitario, esercizio della potestà legislativa statale proporzionale e ragionevole, nel rispetto del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, il quale prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali. La norma censurata, in presenza di un'esigenza di esercizio unitario a livello statale di funzioni amministrative e nel rispetto dei requisiti di proporzionalità e adeguatezza dell'intervento statale, nonché nel rispetto del principio di leale collaborazione, ha attratto in sussidiarietà a livello centrale il compito di definire i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche.
- Sulle condizioni necessarie affinché la potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall'art. 117, v. le, citate, sentenze n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242/2005, n. 6/2004, n. 303/2003.