Agricoltura e Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Strumento programmatorio triennale per la promozione dell'agriturismo, predisposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con le Regioni e le Province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative - Ricorso delle Regioni Lazio e Toscana - Lamentata violazione dell'autonomia regionale in relazione all'attività di programmazione - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale residuale nelle materie dell'agricoltura e del turismo - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Sussistenza di esigenze di carattere unitario legittimanti l'attrazione in sussidiarietà - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'adozione di un programma per lo sviluppo dell'agriturismo. La norma censurata risulta chiaramente indirizzata alla promozione del turismo nazionale, e quindi la scelta di attribuire in sussidiarietà al Ministero delle politiche agricole e forestali un ruolo centrale nella predisposizione del programma triennale di promozione dell'agriturismo risulta giustificata laddove si considerino le ricadute che l'attività di promozione determina sul piano dei rapporti tra le aziende agrituristiche e tra queste ultime e gli altri operatori turistici, ed è assistita dalle garanzie previste dalla giurisprudenza costituzionale, essendo previsto che quel programma venga adottato previa intesa con le Regioni e Province autonome.
- Sulla legittimità di interventi in sussidiarietà dello Stato finalizzati alla promozione del "made in Italy" a livello nazionale e internazionale, v. le, citate, sentenze n. 88/2007 e n. 214/2006.