Sentenza 339/2007 (ECLI:IT:COST:2007:339)
Massima numero 31688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
08/10/2007; Decisione del
08/10/2007
Deposito del 12/10/2007; Pubblicazione in G. U. 17/10/2007
Titolo
Pesca - Legge statale sull'agriturismo - Estensione della disciplina sull'agriturismo alle attività assimilate di ospitalità e somministrazione di alimenti svolte dai pescatori - Ricorso delle Regioni Lazio e Toscana - Lamentata adozione di norme statali nella materia della pesca, di competenza legislativa residuale delle Regioni, in assenza di esigenze di carattere unitario - Estensione da ritenersi disposta nei limiti della accertata legittimità costituzionale delle altre norme sull'agriturismo - Non fondatezza della questione.
Pesca - Legge statale sull'agriturismo - Estensione della disciplina sull'agriturismo alle attività assimilate di ospitalità e somministrazione di alimenti svolte dai pescatori - Ricorso delle Regioni Lazio e Toscana - Lamentata adozione di norme statali nella materia della pesca, di competenza legislativa residuale delle Regioni, in assenza di esigenze di carattere unitario - Estensione da ritenersi disposta nei limiti della accertata legittimità costituzionale delle altre norme sull'agriturismo - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui assimila alle attività agrituristiche quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità e alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente dai prodotti della attività di pesca. La norma censurata, nel rendere applicabile la disciplina contenuta nella legge n. 96 del 2006 ai pescatori che esercitano le medesime attività delle aziende agrituristiche, va interpretata nel senso che essa opera nei limiti in cui le altre disposizioni contenute nella legge impugnata risultano costituzionalmente legittime in quanto espressione del potere legislativo, o concorrente o esclusivo, dello Stato.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui assimila alle attività agrituristiche quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità e alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente dai prodotti della attività di pesca. La norma censurata, nel rendere applicabile la disciplina contenuta nella legge n. 96 del 2006 ai pescatori che esercitano le medesime attività delle aziende agrituristiche, va interpretata nel senso che essa opera nei limiti in cui le altre disposizioni contenute nella legge impugnata risultano costituzionalmente legittime in quanto espressione del potere legislativo, o concorrente o esclusivo, dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge
20/02/2006
n. 96
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte