Agricoltura e Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Previsto obbligo per le Regioni di comunicare, con relazione annua, dati e informazioni al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ricorso della Regione Lazio - Lamentata attribuzione all'Amministrazione statale di un ruolo di indirizzo e coordinamento, a contenuto altamente indeterminato, in una materia di competenza regionale e in carenza di esigenze di sussidiarietà - Esercizio della potestà esclusiva statale in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in quanto attribuisce allo Stato un esteso e generale ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche nel settore dell'agriturismo, imponendo alle Regioni l'obbligo di fornire informazioni all'Osservatorio nazionale dell'agriturismo. Le disposizioni censurate, infatti, mirano a coordinare a livello centrale la raccolta dei dati afferenti all'attività agrituristica da esse svolta, al fine di disporre di un quadro unitario, e costituiscono, quindi, espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale e regionale