Sentenza 339/2007 (ECLI:IT:COST:2007:339)
Massima numero 31691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
08/10/2007; Decisione del
08/10/2007
Deposito del 12/10/2007; Pubblicazione in G. U. 17/10/2007
Titolo
Agricoltura e Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Obbligo delle Regioni di uniformare le proprie normative ai principi fondamentali contenuti in tale legge - Ricorso della Regione Toscana - Mancata limitazione dell'obbligo di adeguamento alle norme espressive di competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Agricoltura e Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Obbligo delle Regioni di uniformare le proprie normative ai principi fondamentali contenuti in tale legge - Ricorso della Regione Toscana - Mancata limitazione dell'obbligo di adeguamento alle norme espressive di competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96. La disposizione censurata, la quale prevede che «Le Regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa», è lesiva delle competenze regionali per la parte in cui si riferisce al rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di agriturismo, sicché le Regioni devono uniformarsi unicamente ai principi, contenuti nella legge n. 96 del 2006, i quali siano espressione della potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge
20/02/2006
n. 96
art. 14
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte