Delegazione legislativa - Sindacabilità - Criteri - Possibilità di enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di «principi e criteri direttivi» - Esclusione.
Il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante, condotto alla stregua dell'art. 76 Cost., deve esplicarsi attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno relativo alla norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della delega». E, in considerazione della varietà delle materie, riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa, non è possibile enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di "principi e criteri direttivi".
- Negli stessi termini, v., citate, ex plurimis, sentenze n. 7 e n. 15/1999, n. 276, n. 163, n. 126, n. 425, n. 503/2000, n. 54 e n. 170/2007.
- Sull'impossibilità di enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di principi e criteri direttivi, v., citata sentenza n. 250/1991.