Sentenza 340/2007 (ECLI:IT:COST:2007:340)
Massima numero 31694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
08/10/2007; Decisione del
08/10/2007
Deposito del 12/10/2007; Pubblicazione in G. U. 17/10/2007
Titolo
Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Mancata o tardiva notifica della comparsa di costituzione da parte del convenuto - Valore di non contestazione dei fatti affermati dall'attore (cd. 'ficta confessio'), ove quest'ultimo depositi istanza di fissazione dell'udienza - Estraneità della disposizione del legislatore delegato alle finalità di riduzione dei termini processuali e della concentrazione del procedimento stabilite dalla legge delega - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Mancata o tardiva notifica della comparsa di costituzione da parte del convenuto - Valore di non contestazione dei fatti affermati dall'attore (cd. 'ficta confessio'), ove quest'ultimo depositi istanza di fissazione dell'udienza - Estraneità della disposizione del legislatore delegato alle finalità di riduzione dei termini processuali e della concentrazione del procedimento stabilite dalla legge delega - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui stabilisce "in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa". Invero la disposizione censurata, oltre a dettare una regola del processo contumaciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita, è estranea ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione di concentrazione del procedimento e riduzione dei termini processuali. Sono assorbiti gli ulteriori motivi di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui stabilisce "in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa". Invero la disposizione censurata, oltre a dettare una regola del processo contumaciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita, è estranea ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione di concentrazione del procedimento e riduzione dei termini processuali. Sono assorbiti gli ulteriori motivi di censura.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 13
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte