Banca e istituti di credito - Anatocismo bancario - Attribuzione al CICR del potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancarie, garantendo alla clientela, nelle operazioni in conto corrente, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori - Denunciato eccesso di delega, nonché violazione del principio di eguaglianza e difetto di criteri limitativi del potere regolamentare del CICR - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.
Nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, censurato, in riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 Cost., nella parte in cui inserisce nell'art. 120 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia un comma 2, secondo il quale il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza: infatti, risulta dall'ordinanza di rimessione che la tematica relativa alla compatibilità delle condizioni del contratto di conto corrente dedotto in giudizio - e del quantum pecuniario chiesto in via riconvenzionale - con l'art. 1283 cod. civ. fa parte del giudizio principale e ciò è sufficiente per escludere che possa ritenersi la questione irrilevante nel giudizio a quo.