Delegazione legislativa - Sindacabilità - Criteri.
Il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa postula che il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante si esplichi attraverso il confronto tra due processi ermeneutici paralleli, l'uno relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, l'altro relativo alle norme introdotte dal legislatore delegato. Circa i requisiti che devono fungere da cerniera tra i due atti normativi, i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione devono essere interpretati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge-delega.
- In ordine al sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa si vedano, citate, sentenze n. 54/2007, n. 426/2006, n. 481 e n. 53/2005, n. 308/2002, n. 425/2000, n. 15/1999 e ordinanze n. 228 e n. 213/2005 e n. 248/2004.