Banca e istituti di credito - Anatocismo bancario - Attribuzione al CICR del potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancarie, garantendo alla clientela, nelle operazioni in conto corrente, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori - Denunciato eccesso di delega, per esorbitanza dai principi dettati dalla legge n. 142 del 1992, come richiamati dalla legge-delega n. 128 del 1998 - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui inserisce nell'art. 120 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia un comma 2, secondo il quale il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. L'art. 1, comma 5, legge n. 128 del 1998 delegava il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, principi consistenti nell'adeguamento della disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia al contenuto della direttiva comunitaria 89/646/CEE e nella necessità che i confini di detta azione adeguatrice potessero estendersi alle altre disposizioni vigenti nella stessa materia. L'introduzione nel nostro ordinamento dell'anatocismo bancario ad opera della norma impugnata, in deroga al divieto di cui all'art. 1283 cod. civ., rientra nel perimetro normativo tracciato dal legislatore delegante, sotto il profilo dell'adeguamento alla citata direttiva, secondo la quale gli enti creditizi di tutti gli Stati dell'Unione potevano esercitare in Italia le attività bancarie e gli Stati dovevano vigilare affinché non vi fossero ostacoli a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco potessero essere esercitate allo stesso modo che nello Stato d'origine, purché non fossero incompatibili con le disposizioni di interesse generale in vigore nello Stato ospitante: nei principali Stati dell'Unione, la disciplina dell'anatocismo bancario era diversa da quella prevista nei rapporti di diritto civile, con la conseguenza che rientrava nel processo di adeguamento al contenuto della Direttiva e di coordinamento del T.U. bancario, precisare se l'anatocismo bancario poteva avere ingresso in Italia e, in caso affermativo, dare una risposta al quesito relativo alla individuazione del soggetto cui spettava determinare il periodo di tempo in cui la capitalizzazione degli interessi doveva avvenire.
- Sulle "discriminazioni a rovescio" ai danni dei cittadini di uno Stato membro, come effetto indiretto dell'applicazione del diritto comunitario v., citata, sentenza n. 443/1994.