Banca e istituti di credito - Anatocismo bancario - Attribuzione al CICR del potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancarie, garantendo alla clientela, nelle operazioni in conto corrente, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai contraenti che possono avvalersi del principio generale 'ex' art. 1283 cod. civ. e tra contratti sorti prima o dopo la delibera CICR 9 febbraio 2002, nonché difetto di criteri limitativi del potere regolamentare del CICR - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, censurato, in riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 Cost., nella parte in cui inserisce nell'art. 120 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia un comma 2, secondo il quale il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Infatti, non esiste la lamentata disparità di trattamento derivante dalla diversa disciplina applicabile a chi intrattenga rapporti concernenti obbligazioni pecuniarie, a seconda che essi riguardino o meno istituti di credito, stante la differente natura dei soggetti con cui il rapporto è intrattenuto, che rende non comparabili le due situazioni arbitrariamente poste a raffronto. Inoltre, quanto alla violazione degli artt. 1, 70, 76 e 77 Cost., è sufficiente osservare che la materia su cui incide la norma oggetto della questione di costituzionalità non risulta essere presidiata da alcuna specifica riserva di legge.