Sentenza 46/2023 (ECLI:IT:COST:2023:46)
Massima numero 45418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
06/02/2023; Decisione del
06/02/2023
Deposito del 17/03/2023; Pubblicazione in G. U. 22/03/2023
Titolo
Tributi - Imposte sui redditi - Omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, anziché dell'importo residuo delle imposte da versare - Denunciata violazione dei criteri della legge di delega - Inconferenza del parametro evocato - Manifesta inammissibilità della questione. (Classif. 255031).
Tributi - Imposte sui redditi - Omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, anziché dell'importo residuo delle imposte da versare - Denunciata violazione dei criteri della legge di delega - Inconferenza del parametro evocato - Manifesta inammissibilità della questione. (Classif. 255031).
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Bari in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 secondo cui, in caso di omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, anziché dell'importo residuo delle imposte da versare. Il rimettente ha erroneamente individuato la norma parametro interposta nella legge delega di riforma tributaria n. 825 del 1971, anziché nella delega di cui all'art. 3, comma 133, lett. q), della legge n. 662 del 1996, da cui la norma censurata trae origine, così svolgendo argomentazioni inconferenti ai fini della valutazione della sussistenza della violazione dedotta. (Precedenti: S. 382/2004 - mass. 28923; O. 295/2010 - mass. 34958; O. 95/2010 - mass. 34461; O. 73/2009 - mass. 33239).
È dichiarata manifestamente inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Bari in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 secondo cui, in caso di omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, anziché dell'importo residuo delle imposte da versare. Il rimettente ha erroneamente individuato la norma parametro interposta nella legge delega di riforma tributaria n. 825 del 1971, anziché nella delega di cui all'art. 3, comma 133, lett. q), della legge n. 662 del 1996, da cui la norma censurata trae origine, così svolgendo argomentazioni inconferenti ai fini della valutazione della sussistenza della violazione dedotta. (Precedenti: S. 382/2004 - mass. 28923; O. 295/2010 - mass. 34958; O. 95/2010 - mass. 34461; O. 73/2009 - mass. 33239).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/12/1997
n. 471
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte