Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Brescia - Eccepita improcedibilità per tardività del deposito del ricorso - Reiezione.
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea in data 27 ottobre 2004, con la quale si è dichiarato che i fatti per i quali un deputato è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del conflitto per asserita tardività del deposito del ricorso. Si tratta, infatti di eccezione formulata sull'assunto - erroneo - che il termine per il deposito del ricorso debba decorrere dalla data di consegna dell'atto per la notifica, laddove il deposito concerne l'atto con la prova dell'avvenuta notifica e non con la semplice richiesta di notifica.