Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni accessorie - Confisca obbligatoria di ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere un reato - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra motociclisti ed automobilisti nonché violazione del principio di ragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.213, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal decreto-legge 30 giugno 205, n. 115, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone la confisca di ciclomotori e motoveicoli nei casi in cui siano stati usati per commettere un reato. Posto, infatti, che l'ampia discrezionalità legislativa in tema di individuazione delle sanzioni è censurabile ove violi il canone della ragionevolezza, nella specie la disposizione si presenta immune dal denunciato vizio, non essendo irragionevole la scelta di prevedere una più intensa risposta punitiva allorché un reato sia commesso con il mezzo di ciclomotori o motoveicoli e di stabilire, così, la confisca di un mezzo qualora vi sia un rapporto di necessaria strumentalità fra il suo impiego e la consumazione del reato. Inoltre, la denunciata disparità rispetto ai conducenti di altri veicoli, oltre a non essere assoluta, non potrebbe comunque essere superata se non dal legislatore.
- Sulla discrezionalità legislativa in tema di individuazione delle sanzioni v., citata, ordinanza. n. 246/2007.
- Sulla discrezionalità legislativa in tema di confisca v., citata, sentenza. n. 435/1997.