Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del
04/11/2025; Decisione del
04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Titolo
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Istituzione dell'Albo professionale regionale di guida alpina - Requisiti per l'iscrizione - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. (Classif. 203006).
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Istituzione dell'Albo professionale regionale di guida alpina - Requisiti per l'iscrizione - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. (Classif. 203006).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 127, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che disciplina i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale regionale di guida alpina. La disposizione impugnata dal Governo, inserita all’interno del t.u. turismo, riproduce, in modo peraltro neppure perfettamente coincidente, il contenuto dell’art. 5 della legge n. 6 del 1989; al contrario, l’indicazione di specifici requisiti per l’esercizio delle professioni è ambito riservato alla competenza statale e, conseguentemente, precluso all’intervento regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
31/12/2024
n. 61
art. 127
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 02/01/1989
n. 6
art. 5