Sentenza 73/2025 (ECLI:IT:COST:2025:73)
Massima numero 46799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  07/04/2025;  Decisione del  07/04/2025
Deposito del 23/05/2025; Pubblicazione in G. U. 28/05/2025
Massime associate alla pronuncia:  46798


Titolo
Straniero - In genere - Espulsione alternativa alla detenzione - Condizioni - Straniero irregolare, identificato, in stato di detenzione, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, salvo che sia stato condannato per particolari delitti - Possibilità che, ricorrendo i presupposti di legge, il magistrato di sorveglianza, in assenza del consenso dell'interessato, «possa disporre» detta misura - Omessa previsione - Presunto automatismo che priverebbe il magistrato di sorveglianza del potere di bilanciamento tra la prosecuzione del trattamento e la finalità di riduzione del sovraffollamento carcerario - Denunciata violazione del principio del finalismo rieducativo della pena - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 245001).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost., dell’art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza «possa disporre» – in assenza del consenso dell’interessato – l’espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, non sia condannato per particolari delitti e si trovi in condizione di irregolarità del soggiorno. Il provvedimento di espulsione alternativa alla detenzione non è equiparabile alle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario in quanto ha natura ibrida, poiché comporta la sospensione della pena, e deve perciò essere disposto dal magistrato di sorveglianza, e anticipa l’espulsione amministrativa per irregolarità del soggiorno, che in ogni caso colpirebbe l’interessato al termine dell’esecuzione della pena, determinando una temporanea astensione dello Stato dalla potestà punitiva in corrispondenza dell’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, con finalità deflattiva della popolazione carceraria. La censurata disciplina non introduce alcun automatismo espulsivo, atteso che il magistrato di sorveglianza è tenuto a effettuare un bilanciamento in ordine agli effetti dell’eventuale espulsione sulle condizioni personali e familiari della persona interessata ai sensi dell’art. 19 t.u. immigrazione; bilanciamento, peraltro, rafforzato rispetto a quello posto in essere dall’autorità amministrativa, perché affidato direttamente all’autorità giurisdizionale e destinato a operare nel rispetto del contraddittorio processuale, ancorché differito.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte