Sentenza 88/2026 (ECLI:IT:COST:2026:88)
Massima numero 47630
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  24/03/2026;  Decisione del  24/03/2026
Deposito del 25/05/2026; Pubblicazione in G. U. 27/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47629


Titolo
Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra enti - Tono costituzionale - Presupposti - Prospettata lesione della prerogativa costituzionale di adottare leggi - Ratio - Efficacia di quelle adottate fino a intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale - Elemento comune al modello di controllo successivo vigente per l'impugnativa delle leggi regionali, che impone al potere esecutivo la loro applicazione fino alla predetta declaratoria (nel caso di specie: dichiarazione di non spettanza allo Stato, per mezzo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del potere di adottare provvedimenti di VIA per l'installazione di impianti FER, con disapplicazione di legge regionale sarda che disciplina l'individuazione delle relative aree idonee). (Classif. 115004).

Testo

Per stabilire se un conflitto di attribuzione tra enti presenti specifico tono costituzionale, è rilevante che la ricorrente prospetti la negazione della propria prerogativa costituzionale di ente titolare del potere di adottare leggi, poiché queste ultime, ancorché in ipotesi illegittime, producono necessariamente i propri effetti fintanto che non vengano dichiarate tali. (Precedente: S. 26/2022 - mass. 44538).

Gli artt. 127, 134 e 136 Cost. delineano, a valle delle modifiche dell’art. 127 Cost. operate dalla legge cost. n. 3 del 2001, un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da non escluderne l’efficacia e, quindi, l’applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoché questa Corte non ne abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale. Solo quest’ultima declaratoria comporta la cessazione dell’efficacia della norma impugnata, che di conseguenza non potrà avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. (Precedente: S. 26/2022 - mass. 44539).

(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale valutazioni ambientali, adottare, in violazione degli artt. 127, 134 e 136 Cost., le VIA espresse mediante i decreti n. 68, n. 125 del 2025, n. 128, n. 177, n. 192 e n. 203 del 2025, relativi all’installazione di tre impianti FER nella Provincia di Oristano e altrettanti nella Provincia di Sassari. Dal complessivo tenore dei provvedimenti emerge con sufficiente chiarezza che il MASE riconosce la vigenza della normativa regionale e, non di meno, la disapplica, senza considerare se l’area su cui insistono i progetti ricada, o meno, tra quelle individuate come idonee dalla legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, senza rispettare il criterio interpretativo di successione delle leggi nel tempo – essendo la norma regionale successiva a quella statale vigente in materia – e senza considerare, infine, che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la stessa legge regionale solo in alcune parti). (Precedente: S. 184/2025 - mass. 47116, 47118, 47119, 47120, 47121, 47122, 47123, 47124).



Atti oggetto del giudizio

 14/02/2025  n. 68  art.   co. 

 13/03/2025  n. 125  art.   co. 

 13/03/2025  n. 128  art.   co. 

 02/04/2025  n. 177  art.   co. 

 11/04/2025  n. 192  art.   co. 

 14/04/2025  n. 203  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 134

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte