Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - Intervenuta pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo di accertamento della violazione, da parte dello Stato italiano, delle disposizioni della Convenzione in tema di criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione - Insussistenza del dovere del giudice nazionale di disapplicare le norme interne contrastanti con la CEDU - Diversità delle norme della CEDU rispetto a quelle comunitarie ai fini della diretta applicabilità nell'ordinamento interno - Reiezione dell'eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, censurato, in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, cui è stata data esecuzione con la legge 4 agosto 1955, n. 848, ed all'art. 1 del primo Protocollo della Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai citati artt. 6 CEDU e 1 del primo Protocollo, nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione dei suoli edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì l'applicazione ai giudizi in corso alla data dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata sul presupposto della disapplicabilità da parte del giudice comune della norma interna contrastante con quella convenzionale. Il principio della diretta applicabilità nell'ordinamento interno affermato per le norme comunitarie, che trova il proprio fondamento nell'art. 11 Cost., nella parte in cui consente le limitazioni della sovranità nazionale necessarie per promuovere e favorire le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni, non trova applicazione per le norme della CEDU, le quali, pur rivestendo grande rilevanza, sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell'ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo le norme interne in eventuale contrasto. Né tale diretta applicabilità può farsi discendere dall'art. 117, primo comma, Cost., nel testo introdotto nel 2001 con la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, il quale distingue i vincoli derivanti dall'«ordinamento comunitario» - consistenti in ciò che con l'adesione ai Trattati comunitari l'Italia è entrata a far parte di un "ordinamento" più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell'intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione - da quelli riconducibili agli «obblighi internazionali», tra i quali rientrano quelli derivanti dalla CEDU, che non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce norme direttamente applicabili negli Stati contraenti.
- Sulla diretta efficacia nell'ordinamento interno delle norme comunitarie, v. le citate sentenze nn. 183/1973 e 170/1984.
- Sulla non riconducibilità delle norme della CEDU alle limitazioni di sovranità di cui all'art. 11 Cost., v. la citata sentenza n. 188/1980.