Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - Riconducibilità all'ambito di operatività dell'art. 10, primo comma, Cost. - Esclusione.
Le norme della CEDU, in quanto norme pattizie, non rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 10, primo comma, Cost. Posto che, con l'espressione «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», la norma costituzionale si riferisce soltanto alle norme consuetudinarie e dispone l'adattamento automatico, rispetto alle stesse, dell'ordinamento giuridico italiano, le norme pattizie, ancorché generali, contenute in trattati internazionali bilaterali o multilaterali (come la CEDU), esulano dalla portata normativa del suddetto art. 10 e non possono essere assunte quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale, di per sé sole, ovvero come norme interposte ex art. 10 della Costituzione.
- Sulla impossibilità che le norme della CEDU, di per sé sole, fungano da parametro nei giudizi di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 188/1980.
- Sull'impossibilità che le norme della CEDU fungano da norme interposte nei giudizi di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze n. 153/1987, n. 168/1994, n. 288/1997, n. 32/1999, e le citate ordinanze n. 143/1993 e n. 464/2005.