Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Criteri di determinazione dell'indennizzo in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili - Intervenuta pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo di accertamento della violazione dell'art. 1 del primo protocollo CEDU - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU, non incompatibili con l'ordinamento costituzionale - Cessazione del carattere di transitorietà della disposizione censurata - Determinazione dell'indennità di espropriazione in assenza di un ragionevole legame con il valore venale del bene - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del primo Protocollo della CEDU, nella interpretazione ad esso data dalla Corte di Strasburgo, l'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Premesso che in base al citato art. 1 del primo Protocollo della CEDU, nella interpretazione ad esso data dalla Corte di Strasburgo - interpretazione non incompatibile con l'ordinamento costituzionale italiano e in particolare con l'art. 42 Cost. - l'indennizzo cui lo Stato è tenuto in caso di espropriazione non può ritenersi legittimo se non consiste in una somma che si ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene, la norma censurata - la quale, con una disciplina originariamente introdotta in via transitoria, ma che ha perso tale sua caratteristica a seguito della sua riproduzione nel testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, prevede un'indennità oscillante, nella pratica, tra il 50 e il 30 per cento del valore di mercato del bene ed ulteriormente ridotta dall'imposizione fiscale - risulta priva di un «ragionevole legame» con il valore venale del bene, e quindi inidonea ad assicurare anche quel «serio ristoro» richiesto dalla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, risultando praticamente vanificato l'oggetto del diritto di proprietà.
- Sulla necessità che l'indennità di espropriazione, pur non risolvendosi nel valore venale del bene espropriato, assicuri comunque un serio ristoro al proprietario, v. le citate sentenze n. 5/1980, n. 223/1983.
- Sulla medesima disposizione oggetto di censura, v. la citata sentenza n. 283/1993.