Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Illegittimità costituzionale del criterio di determinazione dell'indennizzo di cui all'art. 5-'bis' del d.l. n. 333 del 1992 - Conseguente necessità per il legislatore di commisurare l'indennità di espropriazione al valore venale del bene - Esclusione.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, non comporta il dovere per il legislatore di commisurare l'indennità di espropriazione integralmente al valore di mercato del bene ablato, essendo al legislatore stesso rimesso di valutare se l'equilibrio tra l'interesse individuale dei proprietari e la funzione sociale della proprietà debba essere fisso e uniforme, oppure, in conformità all'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, debba essere realizzato in modo differenziato, in rapporto alla qualità dei fini di utilità pubblica perseguiti, dovendosi comunque escludere che singoli espropri per finalità limitate siano assimilabili a piani di esproprio volti a rendere possibili interventi programmati di riforma economica o migliori condizioni di giustizia sociale, e fermo restando che i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione riguardante aree edificabili devono fondarsi sulla base di calcolo rappresentata dal valore del bene, quale emerge dal suo potenziale sfruttamento non in astratto, ma secondo le norme ed i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti nei diversi territori.