Sentenza 46/2023 (ECLI:IT:COST:2023:46)
Massima numero 45426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  06/02/2023;  Decisione del  06/02/2023
Deposito del 17/03/2023; Pubblicazione in G. U. 22/03/2023
Massime associate alla pronuncia:  45415  45416  45417  45418  45419


Titolo
Tributi - Accertamento delle imposte sui redditi - Sanzioni - Potere di riduzione del relativo importo - Spettanza - Agenzia delle entrate e, in fase di contenzioso, giudice tributario. (Classif. 255002).

Testo

La riduzione della sanzione, attraverso una lettura sistematica dell'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 in correlazione con un'interpretazione costituzionalmente orientata dei commi 1 e 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, può essere operata già da parte dell'Agenzia delle entrate, poiché questa spesso dispone, fin dal momento della irrogazione della sanzione, degli elementi di valutazione utile al riguardo. In ogni caso ad essa potrà ricorrere il giudice nell'ambito del contenzioso, anche a prescindere da una formale istanza di parte, ogni qual volta sia stato articolato un motivo di impugnazione sulla debenza o sull'entità delle sanzioni irrogate e risultino allegate circostanze tali da consentirlo.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte