Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetti che non rivestono la qualità parte nei giudizi 'a quibus' - Insussistenza di un interesse qualificato - Inammissibilità degli interventi.
Poiché al giudizio di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) possono partecipare solo le parti del giudizio principale e la deroga è consentita solo «a favore di soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio», nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992 n. 359 - comma aggiunto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996 n. 662 -, è inammissibile l'intervento di un soggetto che non essendo parte nel giudizio principale, non sia neanche titolare di un interesse giuridicamente qualificato suscettibile di essere pregiudicato immediatamente ed irrimediabilmente dall'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale.
- Sulle condizioni di ammissibilità nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale di soggetti che non siano parti del giudizio principale, v., citate, ordinanza letta all'udienza del 21 giugno 2005, allegata alla sentenza n. 345/2005; ordinanza letta all'udienza del 6 giugno 2006, allegata alla sentenza n. 279/2006; ordinanza n. 251/2002.