Sentenza 349/2007 (ECLI:IT:COST:2007:349)
Massima numero 31721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
22/10/2007; Decisione del
22/10/2007
Deposito del 24/10/2007; Pubblicazione in G. U. 31/10/2007
Titolo
Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale - Costituzione delle parti del giudizio 'a quo' effettuata tardivamente - Inammissibilità.
Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale - Costituzione delle parti del giudizio 'a quo' effettuata tardivamente - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359 - comma aggiunto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996, n. 662 -, è inammissibile la costituzione delle parti avvenuta oltre il termine stabilito dall'art. 25 legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, da ritenersi perentorio.
- Sull'inammissibilità della costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale effettuata oltre il prescritto termine, v. la citata sentenza n. 190/2006.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 3
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 4