Sentenza 349/2007 (ECLI:IT:COST:2007:349)
Massima numero 31722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  22/10/2007;  Decisione del  22/10/2007
Deposito del 24/10/2007; Pubblicazione in G. U. 31/10/2007
Massime associate alla pronuncia:  31720  31721  31723  31724  31725  31726  31727  31728  31729


Titolo
Questione incidentale di legittimità costituzionale - Oggetto - Norma abrogata - Motivazione non implausibile sulla applicabilità nel giudizio 'a quo' - Ammissibilità della questione.

Testo

Le ordinanze di rimessione con le quali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992 n. 359 - comma aggiunto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996, n. 662 -, contengono una motivazione non implausibile in ordine alle ragioni dell'applicabilità, in entrambi i giudizi, della norma censurata, anche a seguito della emanazione del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché sulla circostanza che gli stessi hanno ad oggetto una fattispecie di occupazione acquisitiva, disciplinata appunto da detta norma.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  11/07/1992  n. 333  art. 5  co. 7

legge  08/08/1992  n. 359  art.   co. 

decreto-legge  11/07/1992  n. 333  art. 5  co. 7

legge  23/12/1996  n. 662  art. 3  co. 65

decreto del Presidente della Repubblica  08/06/2001  n. 327  art. 58  co. 65

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte