Sentenza 349/2007 (ECLI:IT:COST:2007:349)
Massima numero 31722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
22/10/2007; Decisione del
22/10/2007
Deposito del 24/10/2007; Pubblicazione in G. U. 31/10/2007
Titolo
Questione incidentale di legittimità costituzionale - Oggetto - Norma abrogata - Motivazione non implausibile sulla applicabilità nel giudizio 'a quo' - Ammissibilità della questione.
Questione incidentale di legittimità costituzionale - Oggetto - Norma abrogata - Motivazione non implausibile sulla applicabilità nel giudizio 'a quo' - Ammissibilità della questione.
Testo
Le ordinanze di rimessione con le quali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992 n. 359 - comma aggiunto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996, n. 662 -, contengono una motivazione non implausibile in ordine alle ragioni dell'applicabilità, in entrambi i giudizi, della norma censurata, anche a seguito della emanazione del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché sulla circostanza che gli stessi hanno ad oggetto una fattispecie di occupazione acquisitiva, disciplinata appunto da detta norma.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
11/07/1992
n. 333
art. 5
co. 7
legge
08/08/1992
n. 359
art.
co.
decreto-legge
11/07/1992
n. 333
art. 5
co. 7
legge
23/12/1996
n. 662
art. 3
co. 65
decreto del Presidente della Repubblica
08/06/2001
n. 327
art. 58
co. 65
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte