Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - Riconducibilità all'ambito di operatività degli artt. 10 e 11 Cost. - Esclusione.
In mancanza di una specifica previsione costituzionale, le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), rese esecutive nell'ordinamento interno con legge ordinaria, ne acquistano il rango e quindi non si collocano a livello costituzionale, dovendosi altresì escludere che esse possano avere diretta efficacia nell'ordinamento interno in forza dell'art. 10, primo comma, Cost., il quale sancisce l'adeguamento automatico dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e concerne esclusivamente i princìpi generali e le norme di carattere consuetudinario, ma non comprende le norme contenute in accordi internazionali che non riproducano princìpi o norme consuetudinarie del diritto internazionale; ovvero dell'art. 10, secondo comma, Cost., il quale fa riferimento a ben identificati accordi, concernenti la condizione giuridica dello straniero, ovvero ancora in forza dell'art. 11 Cost., non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme convenzionali CEDU, alcuna limitazione della sovranità nazionale e non potendosi considerare i diritti fondamentali una "materia" in relazione alla quale sia allo stato ipotizzabile, oltre che un'attribuzione di competenza limitata all'interpretazione della Convenzione, anche una cessione di sovranità
- Sull'ambito di applicabilità dell'art. 10, promo comma, Cost., v. le citate sentenze n. 168/1994, 15/1996, 73/2001.
- Sulla portata dell'art. 11 Cost., v. le citate sentenze nn. 170/1984 e 284/2007.
- Sulla collocazione nell'ordinamento interno delle norme della CEDU, v. le citate sentenze nn. 388/1999, 315/1990, 188/1980, nonché la citata ordinanza n. 464/2005.
- Sull'esclusione delle norme meramente convenzionali dall'ambito di operatività dell'art. 10, primo comma, con esplicito riferimento alle norme della CEDU, v. le citate sentenze nn. 168/1994, 288/1997 e 224/2005.
- Sull'inapplicabilità dell'art. 10, secondo comma, Cost. con riferimento alle norme della CEDU, v. le citate sentenze nn. 120/1967 e 125/1977.
- Sull'inapplicabilità dell'art. 11 Cost. con riferimento alle norme della CEDU, v. la citata sentenza n. 188/1980.