Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - Qualificazione dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come principi generali dell'ordinamento comunitario - Rilevanza ai fini della diretta applicabilità di dette disposizioni nell'ordinamento interno - Esclusione - Fondamento.
L'applicabilità delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nell'ordinamento interno non può trovare fondamento neanche in via indiretta nell'art. 11 Cost., per effetto della qualificazione, da parte della Corte di giustizia della Comunità europea, dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come princìpi generali del diritto comunitario, e ciò in quanto: a) il Consiglio d'Europa, cui afferiscono il sistema di tutela dei diritti dell'uomo disciplinato dalla CEDU e l'attività interpretativa di quest'ultima da parte della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, è una realtà giuridica, funzionale e istituzionale, distinta dalla Comunità europea creata con i Trattati di Roma del 1957 e dall'Unione europea oggetto del Trattato di Maastricht del 1992; b) se è vero che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei princìpi generali del diritto comunitario di cui il giudice comunitario assicura il rispetto, ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri ed in particolare alla Convenzione di Roma, tuttavia tali princìpi rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile; c) il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri è un rapporto variamente ma saldamente disciplinato da ciascun ordinamento nazionale. Né la eventuale incompatibilità della norma interna con la norma della CEDU può trovare rimedio nella semplice non applicazione da parte del giudice comune, in quanto, allo stato, nessun elemento relativo alla struttura e agli obiettivi della CEDU ovvero ai caratteri di determinate norme consente di ritenere che la posizione giuridica dei singoli possa esserne direttamente e immediatamente tributaria, indipendentemente dal diaframma normativo dei rispettivi Stati di appartenenza, fino al punto da consentire al giudice la non applicazione della norma interna confliggente, dovendosi anzi rilevare che le stesse sentenze della Corte di Strasburgo, anche quando è il singolo ad attivare il controllo giurisdizionale nei confronti del proprio Stato di appartenenza, si rivolgono allo Stato membro legislatore e da questo pretendono un determinato comportamento (sentt. nn. 393 del 2006) (8).
- Sulla collocazione delle norme della CEDU allo stesso livello della legge ordinaria di autorizzazione alla ratifica della Convenzione, v. le citate sentenze nn. 1/1961, 98/1965, 7 e 120/1967, 123/1970, 315/1990, 505/1995, 310/1996, 288/1997, 399/1998, 342, 388/1999, 376/2000, 445/2002, 29/2003, 154 e 231/2004, 299/2005; ordinanza n. 305/2001.
- Sulla qualificazione delle medesime norme come "fonte riconducibile a una competenza atipica", v. la citata sentenza n. 10/1993.