Costituzione e leggi costituzionali - Potestà legislativa - Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) - Obblighi derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) - Eventuale contrasto di norma interna con la norma internazionale - Disapplicazione della norma interna da parte del giudice comune - Esclusione - Impossibilità di interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale - Proposizione di questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - Necessità.
In base all'art. 117, primo comma, Cost., come modificato dall'art. 2 l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, non può attribuirsi rango costituzionale alle norme contenute in accordi internazionali, oggetto di una legge ordinaria di adattamento, derivando dallo stesso l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme poste dai trattati e dalle convenzioni internazionali - e tra queste la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), alla quale deve riconoscersi una peculiare rilevanza in considerazione del suo contenuto -, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU, e dunque con gli "obblighi internazionali" di cui all'art. 117, primo comma, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale, che realizza un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati. Ne consegue che al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme e qualora ciò non sia possibile, ovvero qualora dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale 'interposta', proporre la relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma, Cost.
- Per l'affermazione, prima della modifica apportata all'art. 117, primo comma, Cost. dalla legge cost. n. 3 del 2001, che la violazione di obblighi internazionali derivanti da norme di natura convenzionale non contemplate dagli artt. 10 e 11 Cost. da parte di leggi interne comportava l'incostituzionalità delle medesime solo con riferimento alla violazione diretta di norme costituzionali, v. la citata sentenza n. 223/1996.