Procedimento tributario - In genere - Species del procedimento amministrativo - Necessità di osservare gli obblighi europei derivanti dal diritto a una buona amministrazione - Diritti e garanzie del contribuente - Estensione generale del diritto al contraddittorio endoprocedimentale anche oltre le ipotesi previste dalla legge - Esclusione - Scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore - Necessità di un tempestivo intervento normativo (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto la disposizione dello statuto del contribuente che non estende il diritto al contraddittorio anche alle verifiche c.d. "a tavolino" oltre che a quelle c.d. in loco). (Classif. 195001).
Il procedimento tributario costituisce una species del procedimento amministrativo, ma, a differenza di quest'ultimo, non contiene previsioni generali in ordine alla formazione partecipata dell'atto impositivo che ne costituisce l'eventuale atto conclusivo.
Nel procedimento di verifica fiscale in cui l'amministrazione attua il diritto dell'Unione europea, questa è tenuta ad osservare gli obblighi derivanti dal diritto a una buona amministrazione sancito dall'art. 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Il contraddittorio endoprocedimentale, quale espressione del principio del "giusto procedimento" (in virtù del quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le proprie ragioni, in particolare prima che vengano adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti), ha assunto un ruolo centrale nel nostro ordinamento, anche come criterio di orientamento non solo per l'interprete, ma prima ancora per il legislatore. Ciò vale anche in ambito tributario, dove il contraddittorio endoprocedimentale, da un lato, persegue lo scopo di "ottimizzare" l'azione di controllo fiscale, risultando così strumentale al buon andamento dell'amministrazione finanziaria; dall'altro, garantisce i diritti del contribuente, permettendogli di neutralizzare, sin dalla fase amministrativa, eventuali errori a lui pregiudizievoli. (Precedenti: S. 71/2015 - mass. 38337; S. 210/1995 - mass. 21484).
(Nel caso di specie: è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata, dalla CTR della Toscana, sez. prima, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, nella parte in cui non estende il diritto al contraddittorio endoprocedimentale a tutte le modalità di accertamento in rettifica poste in essere dall'Agenzia delle entrate, se effettuate tramite verifiche "a tavolino". L'intervento additivo sollecitato dal giudice a quo non è costituzionalmente vincolato, perché non compete alla Corte costituzionale estendere, in via generale, il contraddittorio endoprocedimentale in un ambito riservato alla discrezionalità del legislatore, che ha introdotto distinti e variegati modelli di partecipazione del contribuente alla formazione dell'atto impositivo. Benché nel tempo si sia assistito a progressive e ripetute aperture del legislatore, che hanno reso obbligatorio, in un sempre più consistente numero di ipotesi, il contraddittorio endoprocedimentale, tuttavia ancora difetta, nel vigente sistema tributario, una disciplina positiva che generalizzi in capo all'amministrazione finanziaria l'obbligo di attivare tale contraddittorio. Poiché la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all'evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale, spetta al legislatore il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, tenuto conto della pluralità di soluzioni possibili in ordine all'individuazione dei meccanismi con cui assicurare la formazione partecipata dell'atto impositivo, che ne modulino ampiezza, tempi e forme in relazione alle specifiche peculiarità dei vari procedimenti impositivi).