Sentenza 349/2007 (ECLI:IT:COST:2007:349)
Massima numero 31729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  22/10/2007;  Decisione del  22/10/2007
Deposito del 24/10/2007; Pubblicazione in G. U. 31/10/2007
Massime associate alla pronuncia:  31720  31721  31722  31723  31724  31725  31726  31727  31728


Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni appropriative intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 - Criteri di liquidazione del danno in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili - Applicabilità ai procedimenti in corso - Intervenuta pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo di accertamento della violazione dell'art. 1 del primo protocollo CEDU - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU, non incompatibili con l'ordinamento costituzionale - Necessità che il danno in caso di occupazione appropriativa coincida con il valore di mercato del bene occupato - Criterio vigente non rispondente a tale necessità - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992 n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996 n. 662. Premesso che i giudici a quibus non pongono il problema della compatibilità dell'istituto dell'occupazione acquisitiva in quanto tale con l'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, nell'interpretazione offertane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ma censurano la norma denunciata esclusivamente nella parte in cui ne disciplina la ricaduta patrimoniale e premesso altresì che nella giurisprudenza della Corte europea è ormai costante l'affermazione secondo la quale il risarcimento del danno deve essere integrale e comprensivo di rivalutazione monetaria a far tempo dal provvedimento illegittimo e la liquidazione del danno per l'occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l'indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà, così come è garantito dalla norma convenzionale, la norma censurata, la quale dispone che «In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato», non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, si pone in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, il quale non è in contrasto con le conferenti norme della Costituzione italiana, e per ciò stesso viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

- Sul risarcimento del danno conseguente da occupazione acquisitiva, v. le citate sentenze nn. 384/1990, 486/1991, 188/1995, 369/1996, 148/1999, 24/2000; nonché la citata ordinanza n. 542/1990.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  11/07/1992  n. 333  art. 5  co. 7

legge  08/08/1992  n. 359  art.   co. 

decreto-legge  11/07/1992  n. 333  art. 5  co. 7

legge  23/12/1996  n. 662  art. 3  co. 65

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art.   

legge  04/08/1955  n. 848  art.   

protocollo alla Convenzione diritti dell'uomo    n.   art. 1