Sentenza 350/2007 (ECLI:IT:COST:2007:350)
Massima numero 31734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  22/10/2007;  Decisione del  22/10/2007
Deposito del 26/10/2007; Pubblicazione in G. U. 31/10/2007
Massime associate alla pronuncia:  31730  31731  31732  31733  31735  31736  31737


Titolo
Imposte e tasse - Imposta unica sulle scommesse - Riordino della disciplina - Determinazione della misura dell'imposta unica sulle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa - Riferimento dell'aliquota alla «quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa» - Disciplina della base imponibile rimessa a fonte secondaria - Ritenuta violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Erroneo presupposto interpretativo - Sussistenza nel decreto legislativo di criteri e finalità idonee a delimitare la discrezionalità dell'Amministrazione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione, in quanto - nello stabilire che, per le scommesse diverse da quelle TRIS e da quelle ad esse assimilabili, le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nella misura del «20,20 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa» - rinvia ad un atto amministrativo (decreto del Ministro delle finanze) la determinazione della base imponibile (cioè della quota di prelievo a favore del CONI), così attribuendo - nella prospettazione del rimettente - alla pubblica amministrazione la facoltà di operare scelte discrezionali di politica tributaria in materia di prestazioni patrimoniali imposte che invece l'art. 23 Cost. riserva alla legge. Invero, il giudice a quo muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo il quale, in base all'evocato parametro costituzionale, l'imponibile deve essere determinato integralmente dalla legge, mentre il principio della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. va inteso in senso relativo, limitandosi a porre al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa; obbligo rispettato nel caso di specie, quanto al presupposto (la scommessa), alla base imponibile (quella parte della somma giocata corrispondente alla «quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa» e devoluta al CONI), ai soggetti passivi i gestori del servizio, anche in concessione, all'aliquota (il «20,20 per cento della quota di prelievo»), nonché alla determinazione della c.d. "quota di prelievo" da destinare al CONI.

- Sull'orientamento della Corte costituzionale in ordine al principio della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., cfr., citate, sentenze n. 190/2007 e n. 105/2003, ordinanze n. 323 e n. 7/2001, sentenze n. 157/1996 e n. 507/1988.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/12/1998  n. 504  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte