Sentenza 350/2007 (ECLI:IT:COST:2007:350)
Massima numero 31737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
22/10/2007; Decisione del
22/10/2007
Deposito del 26/10/2007; Pubblicazione in G. U. 31/10/2007
Titolo
Imposte e tasse - Imposta unica sulle scommesse - Riordino della disciplina - Determinazione dell'ammontare dell'imposta unica asseritamente al solo scopo di provvedere il CONI delle necessarie risorse finanziarie - Ritenuta violazione del principio della capacità contributiva per omessa considerazione della capacità contributiva dei soggetti passivi del rapporto tributario - Contraddittorietà dell'ordinanza di rimessione in ordine alla prospettazione della questione - Manifesta inammissibilità.
Imposte e tasse - Imposta unica sulle scommesse - Riordino della disciplina - Determinazione dell'ammontare dell'imposta unica asseritamente al solo scopo di provvedere il CONI delle necessarie risorse finanziarie - Ritenuta violazione del principio della capacità contributiva per omessa considerazione della capacità contributiva dei soggetti passivi del rapporto tributario - Contraddittorietà dell'ordinanza di rimessione in ordine alla prospettazione della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile, in relazione all'art. 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2, del citato d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, nonché dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, nella parte in cui determinano l'ammontare dell'imposta unica sulle scommesse in base a formule e parametri fissati allo scopo di provvedere il CONI delle necessarie risorse finanziarie, in quanto asseritamene svincolati dalla capacità contributiva dei soggetti passivi. Emerge, infatti, dall'ordinanza di rimessione la contraddittorietà della prospettazione della questione, tenuto conto della posizione assunta dalla Commissione rimettente la quale, pur partendo dalla impossibilità della trattazione della eccezione di incostituzionalità sollevata dalla parte e, quindi, dall'irrilevanza della stessa nella controversia principale, conclude per l'accoglimento dell'eccezione stessa.
E' manifestamente inammissibile, in relazione all'art. 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2, del citato d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, nonché dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, nella parte in cui determinano l'ammontare dell'imposta unica sulle scommesse in base a formule e parametri fissati allo scopo di provvedere il CONI delle necessarie risorse finanziarie, in quanto asseritamene svincolati dalla capacità contributiva dei soggetti passivi. Emerge, infatti, dall'ordinanza di rimessione la contraddittorietà della prospettazione della questione, tenuto conto della posizione assunta dalla Commissione rimettente la quale, pur partendo dalla impossibilità della trattazione della eccezione di incostituzionalità sollevata dalla parte e, quindi, dall'irrilevanza della stessa nella controversia principale, conclude per l'accoglimento dell'eccezione stessa.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/12/1998
n. 504
art. 4
co. 1
legge
03/08/1998
n. 288
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte