Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Abruzzo - Promozione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) - Possibilità che la CER stipuli accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali nella materia concorrente della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 094007).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 42-bis del d.l. n. 162 del 2019, come conv., dell'art. 3, comma 3, lett. b), della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, il quale prevede che le comunità energetiche rinnovabili (CER) possano stipulare accordi e convenzioni con ARERA e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia. Il ricorrente svolge infatti le sue argomentazioni esclusivamente con riferimento alla violazione del d.lgs. n. 199 del 2021, richiamato quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, terzo comma Cost. Il riferimento all'art. 42-bis del d.l. n. 162 del 2019, come conv., è invece del tutto sprovvisto di motivazione.