Procedimento civile - Competenza e giurisdizione - Azioni di risarcimento del danno prodotto da intese anticoncorrenziali fra imprese assicurative - Devoluzione alla competenza della Corte d'appello competente per territorio - Denunciata irragionevole disparità di trattamento ai danni dei cittadini meno abbienti e lesione del diritto di agire in giudizio - Questione meramente ipotetica ed eventuale - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui devolve alla Corte d'appello competente per territorio la competenza a decidere delle azioni di risarcimento del danno prodotto da intese anticoncorrenziali fra imprese assicurative. La questione - sollevata sull'assunto che la norma, devolvendo alla Corte d'appello anche le controversie che hanno ad oggetto somme di importo modesto, impedirebbe alla parte l'autodifesa, in danno dei cittadini meno abbienti - è del tutto ipotetica ed eventuale, in quanto nel giudizio principale l'attrice è difesa da un avvocato, sicché non si pone alcun problema in merito all'incidenza, sulla facoltà di agire in giudizio, dell'onere economico conseguente alla necessità di ricorrere alla difesa tecnica.
- Sulla discrezionalità legislativa in tema di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 460/2006, n. 193/2003 e n. 481/2002; v. altresì, citata, ordinanza n. 66/2006.