Ordinanza 351/2007 (ECLI:IT:COST:2007:351)
Massima numero 31740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  22/10/2007;  Decisione del  22/10/2007
Deposito del 26/10/2007; Pubblicazione in G. U. 31/10/2007
Massime associate alla pronuncia:  31738  31739


Titolo
Procedimento civile - Competenza e giurisdizione - Azioni di risarcimento del danno prodotto da intese anticoncorrenziali fra imprese assicurative - Devoluzione alla competenza della Corte d'appello competente per territorio - Denunciata irragionevole violazione del diritto al doppio grado di giudizio di merito - Diritto non garantito costituzionalmente - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, devolvendo alla Corte d'appello competente per territorio la competenza a decidere delle azioni di risarcimento del danno prodotto da intese anticoncorrenziali fra imprese assicurative, irragionevolmente sacrificherebbe il diritto al doppio grado di giudizio di merito: infatti, il doppio grado di cognizione di merito non è riconosciuto dalla Costituzione quale necessaria garanzia di difesa.

- Sul punto v., citate, sentenze n. 433/1990, n. 301/1986, n. 78/1984, n. 22/1973 e ordinanze n. 107/2007, n. 84/2003, n. 585/2000.



Atti oggetto del giudizio

legge  10/10/1990  n. 287  art. 33  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte