Ordinanza 352/2007 (ECLI:IT:COST:2007:352)
Massima numero 31742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  22/10/2007;  Decisione del  22/10/2007
Deposito del 26/10/2007; Pubblicazione in G. U. 31/10/2007
Massime associate alla pronuncia:  31741


Titolo
Maso chiuso - Controversie relative all'ordinamento dei masi chiusi - Obbligo di esperire tentativo di conciliazione prima di proporre la domanda giudiziale - Previsione dettata da legge statale - Lamentata violazione della potestà legislativa primaria ed esclusiva della provincia autonoma di Bolzano nella materia «ordinamento dei masi chiusi» - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, censurato, in riferimento all'art. 116 della Costituzione, nonché all'art. 8, n. 8, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nella parte in cui prevede che le domande giudiziali relative "all'ordinamento dei masi chiusi" debbano essere precedute dall'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1983, n. 203. Invero, l'ordinanza di rimessione è carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione in quanto il rimettente, pur chiamato a decidere in grado di appello sulla domanda giudiziale formulata dagli attuali appellanti, non riferisce se il tema della improponibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione era stato oggetto di esame e, quindi, di decisione da parte del giudice di primo grado, né se il medesimo tema era stato devoluto, in quanto oggetto di gravame, di fronte al giudice di appello.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/2000  n. 340  art. 35  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte