Sanzioni amministrative - Norme della Regione Lombardia - Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale senza biglietto - Previsione di sanzione pecuniaria in misura fissa pari a cento volte il valore del biglietto di corsa semplice - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, nonché asserito contrasto con la legge-quadro statale in materia di sanzioni amministrative - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Conseguente impossibilità di vagliare l'effettiva applicabilità della norma censurata al caso dedotto - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della Regione Lombardia 29 ottobre 1998, n. 22, censurato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce una sanzione pecuniaria in misura fissa, pari a cento volte il valore del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima, in caso di utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale senza biglietto. Invero, l'ordinanza di rimessione omette completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo, con ciò rendendo impossibile il vaglio dell'effettiva applicabilità della norma censurata al caso dedotto.
- Negli stessi termini, vedi, citate, ordinanze n. 132, 243 e 251/2007.