Ordinanza 354/2007 (ECLI:IT:COST:2007:354)
Massima numero 31744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  22/10/2007;  Decisione del  22/10/2007
Deposito del 26/10/2007; Pubblicazione in G. U. 31/10/2007
Massime associate alla pronuncia:  31745  31746


Titolo
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Denunciata lesione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena e della finalità rieducativa della stessa, nonché lamentata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Omessa motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni nei giudizi 'a quibus' - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 15-ter, primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore. Infatti, i rimettenti non hanno svolto alcuna considerazione in ordine alla rilevanza delle questioni nei giudizi a quibus.

- Sul punto, v., citate, ex multis, ordinanze n. 308, n. 205 e n. 136/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  12/11/2004  n. 271  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte