Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Denunciata lesione del principio di proporzionalità della pena e lamentata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Omessa indicazione della norma censurata e motivazione contraddittoria e 'per relationem' ad atti non trascritti - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 15-ter, primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore. Infatti, l'ordinanza di rimessione non solo non indica la norma censurata, ma presenta carenze nella motivazione della non manifesta infondatezza - consistente in un mero rinvio ad atti diversi e non trascritti - e motiva la rilevanza in senso contraddittorio rispetto alla censura presumibilmente prospettata.
- Sulla insufficienza di un mero rinvio ad atti diversi e non trascritti v., citata, ex multis, ordinanza n. 75/2007.