Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Denunciata lesione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena e della finalità rieducativa della stessa, nonché lamentata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Questioni identiche ad altre già dichiarate inammissibili e manifestamente inammissibili - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 15-ter, primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore. Trattasi, infatti, di questioni sostanzialmente identiche ad altre già dichiarate precedentemente inammissibili e manifestamente inammissibili con motivazioni da cui non c'è ragione di discostarsi.
- V. i precedenti citati: sentenza n. 22/2007 e ordinanza n. 167/2007.