Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) - Procedimento disciplinare - Prevista facoltà del Ministro della giustizia di partecipare all'udienza disciplinare - Denunciata lesione dei principi di soggezione dei giudici solo alla legge, di indipendenza della magistratura, del giusto processo ed esorbitanza dai limiti della facoltà ministeriale di promuovere l'azione disciplinare - Sopravvenienza di modifiche normative incidenti anche sulle norme impugnate - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' - Restituzione degli atti al giudice remittente.
Deve essere ordinata la restituzione al rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 17 e 19 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e dell'art. 2, comma 7, lettera e), numeri 9 e 10, e lettera f), numeri 3 e 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150, censurato, in riferimento agli artt. 101, 104, primo comma, 107, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui viene prevista la facoltà del Ministro della giustizia di partecipare all'udienza disciplinare che si svolge dinanzi alla competente sezione del Consiglio superiore della magistratura. Infatti, successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione, alcune tra le disposizioni oggetto di censura sono state sostituite, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo.