Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Abruzzo - Promozione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) - Possibilità che la CER stipuli accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia concorrente della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 094007).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 199 del 2021, dell'art. 3, comma 3, lett. b), della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, il quale prevede che le comunità energetiche rinnovabili (CER) possano stipulare accordi e convenzioni con ARERA e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia. La disposizione impugnata non limita in alcun modo la funzione regolatoria assegnata ad ARERA, né interferisce con le funzioni di quest'ultima e dei gestori della rete, come disciplinate dalla legge statale, limitandosi piuttosto a riconoscere alle CER una facoltà di collaborare con ARERA e con i gestori, che potrà trovare realizzazione solamente se, e nella misura in cui, tali ultimi soggetti intendano, nell'esercizio della rispettiva autonomia, effettivamente darvi corso, senza che in capo ad ARERA o ai gestori della rete sia imposto alcun obbligo non previsto dalla legge statale. (Precedenti: S. 176/2021 - mass. 44083; S. 161/2021- mass. 44116; S. 177/2020 - mass. 43371; S. 285/2019 - mass. 40959; S. 116/2019 - mass. 41874).